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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 12 dicembre 1997

Titolo IV
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' AZIENDALE
Art. 12
Studi di valutazione
1. Per le finalità di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità, attraverso adeguati studi di valutazione.
2. Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto previsto dalle normative EN (norme europee) 29000 e relativi criteri operativi applicativi per i servizi UNI (ente italiano di unificazione) ISO (organizzazione internazionale di normalizzazione) 9004/2 e successive modificazioni.
3. Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.
Art. 13
Sistemi di qualità aziendale
1. Per le finalità di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.
2. La conformità del sistema di qualità alla normativa di riferimento EN 29000 e successive modificazioni viene accertata da valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il commercio, turismo e servizi ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.
Art. 14
Attività finanziate
1. Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità, secondo la normativa della serie UNI EN 29000 e successive modificazioni.
2. Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di qualità, la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualità, sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e l'addestramento del personale.
3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 12.
Art. 15
Contributi per la certificazione del sistema di qualità
1. Per le finalità di cui alla lett. g) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono certificare il proprio sistema di qualità.
2. La Regione finanzia la spesa che i destinatari dei contributi devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.
Art. 16
Attività di sensibilizzazione e informazione
1. Per le finalità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di:
a) attuazione di sistemi di qualità aziendale;
b) certificazione di sistemi di qualità.
2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1, può:
a) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi e con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per promuovere iniziative comuni;
b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia della qualità.
3. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.

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