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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 12 dicembre 1997

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17
Controlli
1. La Regione svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti per la concessione dei contributi e acquisisce la documentazione che illustra le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 19
Variazione di bilancio
1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 e alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3, ammontanti complessivamente a L.3.101.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo " del bilancio per l'esercizio 1997 secondo l'esatta destinazione recata dalle voci nn. 4 e 8 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8.
2.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)
VARIAZIONI IN AUMENTO:
Cap. 27712 " Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati ". (C.N.I.)
Stanziamento di competenza L.2.100.000.000
Stanziamento di cassa L.500.000.000
Cap. 27716 " Contributi in conto capitale alle imprese commerciali, loro forme associative e strutture operative promosse dalle associazioni di categoria per la riqualificazione di aree commerciali ".(C.N.I.)
Stanziamento di competenza L.600.000.000
Stanziamento di cassa L.200.000.000
Cap. 27718 " Contributi in conto capitale agli enti locali per la riqualificazione di aree commerciali ". (C.N.I.)
Stanziamento di competenza L.401.000.000
Stanziamento di cassa L.100.000.000
b)
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:
Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo "
Stanziamento di competenza L.3.101.000.000
Stanziamento di cassa L.800.000.000
Art. 20
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la L.R. 7 dicembre 1994, n. 49, concernente interventi nel settore del commercio;
Art. 21
Norma transitoria
1. Limitatamente all'esercizio finanziario 1997, conservano efficacia le domande presentate a norma della L.R. n. 49 del 1994.
Art. 22
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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