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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Art. 14
Attività finanziate
1. Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità, secondo la normativa della serie UNI EN 29000 e successive modificazioni.
2. Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di qualità, la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualità, sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e l'addestramento del personale.
3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 12.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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