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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Art. 6
Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
1. I contributi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3, finalizzati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, sono concessi ai consorzi e alle cooperative di garanzia in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
b) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistente alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistente nell'esercizio precedente, nonché in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonché da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.
2. Con lo stesso atto di cui all'art. 2 la Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.
3. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi devono essere prioritariamente da questi destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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