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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Art 10 bis
Programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i bis) sono concessi per programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali" presentati dai Comuni per attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.
2. Le procedure per la formazione dei programmi nonché i contenuti della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti dalla Giunta regionale.
3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le opere realizzate dai soggetti privati in forma associata. La percentuale minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente in relazione agli interventi ammessi al contributo regionale, nell'atto della Giunta di cui al comma 2.
4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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