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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Art. 3

(già modificata lett. a) e aggiunte lett. h) e i) al comma 3 da art. 18 L.R. 5 luglio 1999 n. 14 Sito esterno; poi aggiunta lett. i bis) del comma 3 da art. 36 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 e sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Iniziative finanziabili
1. La Regione concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante:
a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a).
2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici.
3. La Regione concede altresì contributi per:
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane;
b) la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) che possono ricomprendere anche opere di riqualificazione dei punti di vendita all'interno delle aree e di arredo urbano delle aree medesime. Dette iniziative devono essere promosse sulla base della concertazione tra soggetti pubblici e privati, singoli e associati, e devono consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi che concorrono alla valorizzazione commerciale delle aree prescelte;
c) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;
d) la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa;
e) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;
f) la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
g) la certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;
h) progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;
i) misure per lo sviluppo del commercio elettronico.
i bis) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali", intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di rilancio socio-economico dell'area attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato per la promozione dell'area oggetto di intervento.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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