Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia-Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;
b) i consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la partecipazione di enti locali, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3;
c) gli enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lett. a), b), c) e i bis) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate;
d) le società anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali;
e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.
3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente legge e destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonché ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti.
4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera e), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi.
5. I soggetti di cui al comma 4 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione.
6. I Presidenti delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti, pena la revoca dei contributi medesimi, a rendicontare entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, alla Giunta regionale le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione.