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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Art. 5

(già sostituita lett. g) del comma 1 da art. 18 L.R. 5 luglio 1999 n. 14; poi integrato comma 1 e sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25; infine modificata lett. c) del comma 1 da art. 36 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 . In seguito sostituita lett. f) comma 1 e sostituito comma 6 da art. 33 L.R. 23 luglio 2009 n. 6 infine sostituita lett. e) del comma 1 e comma 4 da art. 5 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia-Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;
b) i consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la partecipazione di enti locali, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3;
c) gli enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lett. a), b), c) e i bis) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate;
d) le società anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali;
e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
g) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno.
2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.
3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente legge e destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonché ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti.
4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera e), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi.
5. I soggetti di cui al comma 4 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione.
6. I Presidenti delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti, pena la revoca dei contributi medesimi, a rendicontare entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, alla Giunta regionale le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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