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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Art. 7
Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati
1. I contributi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.
2. Nell'atto di concessione viene stabilito il termine entro il quale le cooperative e i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo e il termine trascorso il quale si procede al recupero dei fondi inutilizzati dal consorzio o dalla cooperativa di garanzia, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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