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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Art. 8
Assegnazione dei contributi alle imprese associate
1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.
3. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.
4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed operativa in Emilia-Romagna, per strutture ubicate nel territorio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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