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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 10
Venditori ed acquirenti
1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:
a) venditori:
1) i produttori singoli e associati;
2) le cooperative di produttori e loro consorzi;
3) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 Sito esterno (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
4) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, gli astatori;
5) le imprese che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti. Tali operatori, per essere ammessi al mercato, devono essere in possesso di apposito titolo o idonea documentazione rilasciati dall'ente gestore con esclusione dei produttori agricoli, che occasionalmente svolgono il commercio all'ingrosso all'interno dei mercati, i quali vengono ammessi entro il limite della disponibilità delle aree appositamente attrezzate;
b) acquirenti:
1) i commercianti all'ingrosso o loro incaricati espressamente delegati agli acquisti;
2) i mediatori e i mandatari iscritti negli appositi albi;
3) i commercianti al minuto;
4) le imprese che provvedono alla lavorazione, alla conservazione e alla esportazione dei prodotti;
5) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro associazioni economiche;
6) le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;
7) i gruppi d'acquisto e i loro consorzi;
8) i consumatori che sono ammessi agli acquisti negli orari con le modalità stabilite dall'ente gestore.
2. Gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto delle attività del mercato nel quale operano, nè possono svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
3. Ai concessionari commissionari che svolgono la loro attività nel mercato sono corrisposti un compenso e una provvigione da stabilire con il conferente secondo le norme del codice civile. Gli enti gestori potranno promuovere modalità di verifica e regolamentazione del sistema dei compensi e provvigioni, anche attraverso accordi interprofessionali tra le associazioni interessate.
4. Le parti, d'intesa tra loro, predeterminano l'attribuzione delle spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione.

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