Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 4
Indicazioni programmatiche
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le indicazioni programmatiche, prevedendone altresì modalità di aggiornamento, relative:
a) all'attribuzione della valenza nazionale, regionale e provinciale dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso già esistenti;
b) alle previsioni relative alla istituzione e all'ampliamento di mercati all'ingrosso e di centri agro-alimentari;
c) alla definizione dei requisiti minimi degli stessi.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 il Consiglio regionale determina le modalità e i tempi per l'adeguamento dei mercati e dei centri agro-alimentari esistenti ai requisiti richiesti dalle indicazioni programmatiche, nonché le modalità e i tempi per la realizzazione di un sistema di rilevazione statistica dei prezzi, coordinato anche a livello regionale come previsto dalla normativa nazionale vigente.

Espandi Indice