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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 5
Istituzione dei mercati all'ingrosso e dei centri agro-alimentari
1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso e dei centri agro-alimentari spetta ai Comuni, alla città metropolitana e alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni programmatiche, autorizza l'istituzione dei nuovi centri agro-alimentari e dei mercati all'ingrosso.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'inoltro da parte del soggetto promotore:
a) di un apposito piano economico-finanziario che dia conto dell'analisi del rapporto tra domanda ed offerta, dell'analisi dei costi e dei benefici, delle risorse finanziarie da investire, delle eventuali risorse imprenditoriali disponibili, delle caratteristiche economiche, patrimoniali e giuridiche dell'ente istitutore;
b) di un progetto tecnico che illustri le caratteristiche urbanistiche e architettoniche dell'intervento e le caratteristiche funzionali della struttura, corredato della documentazione rilasciata dalle autorità competenti alla valutazione di impatto ambientale, quando richiesto dalle norme vigenti.

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