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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 7
Regolamento dei centri agro-alimentari e dei mercati all'ingrosso.
1. L'ente gestore del centro agro-alimentare o del mercato all'ingrosso, nel rispetto delle modalità convenute con l'ente istitutore e previo assenso dello stesso nei casi in cui l'ente gestore e l'ente istitutore siano due soggetti distinti, adotta il regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazione delle categorie interessate.
2. Il regolamento deve contenere disposizioni che disciplinino:
a) l'agevolazione dell'afflusso delle derrate, la loro conservazione e commercializzazione;
b) il contenimento dei costi di distribuzione dei prodotti;
c) l'organizzazione dei servizi di trasporto, di movimentazione, di sosta e di conservazione dei prodotti. L'ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato. Nel caso di affidamento a terzi l'ente gestore può affidare la gestione dei servizi di mercato con prelazione a cooperative costituite tra gli esercenti dei servizi medesimi. Nei capitolati di appalto devono essere previsti:
1) la valutazione delle capacità imprenditoriali del richiedente;
2) l'entità dell'attività svolta;
3) gli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
4) la qualità dei servizi forniti;
5) la gamma e la qualità dei prodotti trattati;
6) il divieto di subappalto;
7) l'applicazione a tutti gli addetti delle norme e dei trattamenti previsti dalle leggi e dagli accordi collettivi di lavoro;
d) le modalità e i criteri per l'assegnazione dei magazzini di vendita, dei posteggi e degli altri spazi all'interno dei mercati;
e) le modalità di organizzazione dei servizi igienico-sanitari, attinenti sia alle strutture che ai prodotti, di asportazione rifiuti ed imballaggi, tendenti al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza ed igiene del lavoro;
f) gli orari di funzionamento del mercato;
g) le modalità per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche e dei prezzi, per la loro utilizzazione e diffusione;
h) le modalità per l'espletamento dei servizi di mercato;
i) le modalità di nomina del direttore;
l) i provvedimenti disciplinari e amministrativi;
m) il pareggio del bilancio come obiettivo minimale. A tal fine ogni mercato deve avere un proprio bilancio ed una propria gestione contabile.

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