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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 9
Commissione di Mercato
1. Presso ogni mercato o centro agro-alimentare può essere istituita una apposita commissione presieduta dal Sindaco del Comune in cui ha sede il mercato o da un suo delegato nel caso di gestione in economia, o presieduta dal presidente dell'ente gestore o suo delegato per le altre forme di gestione.
2. Nel caso di istituzione della commissione di cui al comma 1, il regolamento di cui all'art. 7 ne stabilisce:
a) la composizione, che può anche variare in funzione del settore e del tipo di gestione prescelta;
b) la durata in carica dei membri;
c) le funzioni e l'organizzazione dei lavori;
d) il soggetto che sostiene le spese di funzionamento.

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