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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'art. 16, le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla L.R. 9 agosto 1993 n. 28.
2. In attesa che vengano riconosciute le Unioni di cui all'art. 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i "club di prodotto" e le aggregazioni degli operatori per progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito nelle direttive di cui all'art. 5.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale può emanare le direttive di cui all'art. 5 anche nelle more dell'approvazione del Programma poliennale.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di revisione della legislazione in materia di promozione e valorizzazione dell'associazionismo, resta in vigore la disciplina di cui all'art 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27, come sostituito dall'art. 20 della L.R. n. 28 del 1993.

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