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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonchè per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;
c) interventi di incentivazione dell'offerta turistica;
d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;
e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.
2. Le modalità per il funzionamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:
a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2, avvalendosi di norma della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Alle Province è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'art. 6;
b) alla gestione, ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993 n. 3, degli interventi per la incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;
e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 Sito esterno.
2. Alle Province è altres젤elegata la istituzione e la tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.
3. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della lettera a), comma 3 dell'art. 7.
4. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
Art. 4
Funzioni dei Comuni
1. Ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni:
a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;
b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.
2. I Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.
3. Ai Comuni compete inoltre l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno;
b) alle attività professionali di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983 Sito esterno;
c) alle attività da svolgersi ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993 n. 3 e successive integrazioni e modifiche ed ai sensi delle relative disposizioni attuative regionali per gli interventi di incentivazione dell'offerta turistica;
d) alla comunicazione dei prezzi, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della legge 21 agosto 1991, n. 284 Sito esterno concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;
e) alle attività da svolgersi in materia di demanio marittimo a fini turistici previste da apposita direttiva regionale.
4. I Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture alberghiere ed extralberghiere, in materia di servizi statistici del turismo, nonchè per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province.
5. I Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 21 del 1984.

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