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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Titolo II
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA
Art. 5
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita nel Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica e nelle direttive applicative del Programma poliennale.
2. Il Programma poliennale è approvato dal Consiglio regionale quale articolazione del Programma regionale di sviluppo.
3. Nel Programma poliennale sono indicati, in particolare:
a) il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali;
b) le aree e i prodotti turistici.
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole attivitଠ le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi;
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei progetti, nonchè le modalità di gestione dei contributi;
c) le modalitଠ le procedure e i termini per la elaborazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale;
d) le modalitଠle procedure e i termini relativi ai Programmi turistici di promozione locale.
Art. 6
Programmi turistici di promozione locale
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle direttive della Giunta regionale di cui all'art. 5 e sentiti i Comuni, il Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale Programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale.
2. Il Programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo presentati dai soggetti attuatori, in particolare Comuni, loro societè e organismi operativi, e società d'area. Esso pu򠩮cludere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e società d'area, o elaborati, su richiesta dei comuni interessati, dalle Province.
3. Il Programma è articolato in ambiti di attività sulla base delle direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica di interesse locale.
Art. 7
Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promozione e commercializzazione di interesse regionale, nonchè per programmi, progetti, iniziative di promozione di interesse locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel Bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione, attraverso l'APT Servizi di cui all'art. 11, del Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3 dell'art. 8;
b) il cofinanziamento, tramite l'APT Servizi, di progetti di promozione e di commercializzazione turistica presentati dalle Unioni di cui all'art. 13, relativi al prodotto prevalente del comparto o ad altri prodotti che lo integrino;
c) le attività di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi su richiesta della Regione.
3. La Regione, con le modalità previste dalle direttive di cui al comma 4 dell'art. 5:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6;
b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale di cui all'art. 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2, assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con le Province, o di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

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