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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Programma regionale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.
2. Il programma pluriennale in particolare prevede:
a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;
c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'articolo 8;
e) gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.
3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.

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