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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI(3)

Art. 10

(già modificati commi 3 e 5 da art. 28 L.R. 21 agosto 2001 n. 27;poi modificati commi 1, 2 e 4, sostituito comma 3

e aggiunti commi 4 bis, 4 ter e 4 quater da art. 10 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Attivazione del servizio idrico integrato
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia:
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto previsto all'art. 11, può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, nel rispetto del principio della riunificazione del servizio idrico integrato;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter;
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lett. a) e b);
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro progressiva integrazione.
2. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, sono dichiarate decadute dall'Agenzia di ambito. Quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica.
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art.11 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.(1)
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 è:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;
c) abrogata
4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 14, comma 2 bis.
4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato.
4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3.
5. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nelle disposizioni della L.R. 6 settembre 1999 n. 25 che continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 23/2011 il riferimento all'Agenzia di Ambito viene sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

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