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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Titolo IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 234
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984
1.
L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante " Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione ", è sostituito dal seguente:
" Art. 1
Struttura organizzativa e dotazione organica
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in direzioni generali, servizi e uffici.
2. La Giunta determina:
a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) l'articolazione della dotazione organica;
c) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale, anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica per singola direzione generale.
3. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge n. 59 del 1997 Sito esterno.
4. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni delle direzioni e dei servizi. Le funzioni degli uffici sono specificate dai direttori generali.
5. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta regionale in materia di strutture organizzative e di dotazione organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare, dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di presidenza secondo le rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare. ".
Sito esterno
2.
Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 è sostituito dal seguente:
" La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie, e gli indirizzi generali per la gestione del personale del gabinetto e delle segreterie particolari del Presidente della Giunta, del Vicepresidente e degli Assessori. ".
3.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 è aggiunto il seguente:
" A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina. ".
4.
Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R. n. 44 del 1984.
Art. 235
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992
1.
Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, recante " Disciplina della dirigenza regionale ", le parole
" delle qualifiche dirigenziali "
sono sostituite dalle parole
" della qualifica dirigenziale ".
2.
I commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. E' facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o della Giunta, per le rispettive dotazioni organiche, previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa informazione alla competente commissione consiliare. ".
3.
Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge.
Art. 236
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994
1.
Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante " Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale ", è inserito il seguente articolo:
" Art. 2 bis
Modalità di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'amministrazione regionale avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
b) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;
c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale. ".
3.
I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso.
2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo deve essere dato atto nel bando di concorso. ".
4.
L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 è sostituito dal seguente:
" Art. 44
Dotazione organica e strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica e delle strutture organizzative, nonchè alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.
2. La struttura organizzativa della Regione è costituita nel rispetto dei seguenti limiti:
a) il numero delle direzioni generali non può essere superiore a 15;
b) il numero dei servizi non può essere superiore a 78;
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di livello dirigenziale non può essere superiore a 240.
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche complessive.
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti all'attuazione della legge n. 59 del 1997 Sito esterno, la Giunta regionale può derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un risparmio del 50% del costo relativo alle indennità di posizione corrispondenti ai posti soppressi. ".
Sito esterno
5.
Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da 47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art. 53 della L.R. n. 31 del 1994.
Art. 237
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997
1.
Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante " Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale " la locuzione
" La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono "
è sostituita dalla locuzione
" La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può ".
2.
Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.
Art. 238
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per l'esercizio di funzioni delegate, presso le amministrazioni destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione, a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresì agli oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001.
4. Per il personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 l'indennità di cui all'art. 27 della medesima legge tiene luogo di quella di cui al comma 5 dell'art. 8 ed è calcolata in forma attualizzata.
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche.
Art. 239
Abrogazione di norme delle leggi regionali n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992
1.
Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, recante " Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali ".
2.
E' abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante " Partecipazione della Regione alle spese per il funzionamento per l'esercizio delle deleghe ".

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