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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Art. 44
Sedute e deliberazioni della Commissione
1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Le assenze a più di tre sedute senza giustificato motivo, a giudizio del Presidente della Commissione, comportano la decadenza dalla carica. La decadenza è proposta dal Presidente della Commissione, ed è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Il Presidente della Commissione stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle sedute, nonché, sentita la Commissione, le modalità di convocazione delle sedute.
3. Il Presidente nomina un relatore per ogni argomento sottoposto alla Commissione.
4. La Commissione delibera validamente con la presenza di quattro componenti, compreso il Presidente, ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, la Commissione è tenuta a sentire i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13 e ad acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo.
6. I componenti della Commissione non possono astenersi o non prendere parte alla votazione. I commissari che dissentono dalla decisione della Commissione possono presentare relazioni dissenzienti, che vengono allegate alla deliberazione.
7. La Commissione può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

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