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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 24 novembre 1999

Titolo V
NORME PROCEDURALI COMUNI
Art. 45
Responsabile del procedimento consiliare
1. Il Direttore generale del Consiglio regionale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando le spese relative.
Art. 46
Disposizioni organizzative per i referendum
1. Subito dopo l'indizione del referendum, la Giunta regionale nomina il dirigente responsabile dell'organizzazione dei compiti inerenti allo svolgimento del referendum, ed individua la struttura organizzativa cui fa riferimento tale funzione.
2. Il dirigente nominato ai sensi del comma 1 è responsabile del procedimento e non può delegare ad altri tale responsabilità.
Art. 47
Contributo per l'autenticazione delle firme
1. A copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme la Regione eroga la somma di lire mille per ogni firma, a condizione che:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 48
Spese
1. Fanno carico al bilancio della Regione:
a) il contributo per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 47;
b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi, comprese quelle previste dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, come sostituito dall'art. 52 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35;
c) le spese per i compensi ai componenti della Commissione consultiva di cui all'art. 40;
d) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.
Art. 49
Norme transitorie
1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare, costituita ai sensi della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35, e in carica all'entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, modificate secondo le norme della presente legge, fino al termine della legislatura regionale in corso.
2. Per i procedimenti di iniziativa popolare e di referendum già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si osservano le seguenti regole:
a) le fasi già completate secondo la previgente normativa, restano disciplinate da tale normativa e conservano la loro validità;
b) le fasi non completate, sono disciplinate dalla presente legge;
c) in caso di dubbio o incertezza, si applicano le norme più favorevoli per i promotori dell'iniziativa popolare o del referendum.
Art. 50
Abrogazione
1. È abrogata la L.R. 25 ottobre 1997, n. 35. Restano comunque salve le modifiche, le sostituzioni e le abrogazioni da essa disposte.

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