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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2006 n. 8

Art. 40
Istituzione della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
1. È istituita la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, quale organo autonomo ed indipendente della Regione incaricato di giudicare l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e - ai sensi del comma 5 dell'art. 36, dello Statuto regionale - l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi, e di rendere i pareri previsti dalla presente legge.
2. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione sono rieleggibili una sola volta. Al rinnovo della Commissione si procede almeno tre mesi prima della scadenza.

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