LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Art. 45
(sostituito da art. 29 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Responsabile del procedimento assembleare
1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale è responsabile del procedimento ai sensi della presente legge fatto salvo quanto previsto all'art. 46 e dal Titolo V-bis.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti di propria competenza ai sensi della presente legge. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato assembleare ed impegnando e liquidando le spese relative.