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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 35
Richiesta di referendum consultivo
1. La richiesta di referendum consultivo di cui all'articolo 34 può essere presentata almeno da:
a) ottantamila iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
c) quattro Consigli provinciali.
2. La richiesta di referendum consultivo contiene:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.
3. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma della lettera a) del comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i commi 6 e 7 dell'art. 12, l'art. 13, i commi 3 e 4 dell'art. 15, gli articoli 16 e 18, considerando, in luogo del requisito di elettore, il requisito della iscrizione nell'anagrafe della popolazione di cui alla lett. a) del comma 1 ed il relativo certificato di iscrizione e con l'adeguamento del numero dei soggetti richiedenti e delle relative firme alla lett. a) del comma 1. Ai fini della raccolta delle firme, il residente di cui alla lett. a) del comma 1 appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore a due anni continuativi. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.
4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma delle lettere b) e c) del comma 1, si applica l'art. 20 adeguato, per il numero dei soggetti richiedenti - e per le relative deliberazioni necessarie ad integrare il requisito - alle lettere b) e c) del comma 1.
5. La decisione sull'ammissibilità del quesito referendario è adottata dalla Consulta di garanzia statutaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito a:
a) oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi materie o leggi di competenza della Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 34;
b) rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'articolo 34;
c) rispetto dei commi 6 e 7 dell'articolo 12;
d) chiarezza, omogeneità ed univocità del quesito ai sensi della lett. b) del comma 2.
La Consulta di garanzia statutaria ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 18, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma della lett. a) del comma 1, ovvero dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 20, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma delle lett. b) e c) del comma 1, cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della richiesta di referendum consultivo.
7. L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di referendum consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.
8. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione all'Assemblea legislativa regionale della proposta di referendum.

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