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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 48

(abrogata lettera c) da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Spese
1. Fanno carico al bilancio della Regione:
a) il contributo per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 47;
b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi, comprese quelle previste dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, come sostituito dall'art. 52 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35;
c) abrogata
d) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.

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