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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Titolo II
REFERENDUM ABROGATIVO
Capo I
Richiesta di referendum abrogativo
Art. 12
Requisiti e condizioni
1. In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.
2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 20 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli organi regionali, per le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane e per i regolamenti attuativi delle suddette leggi.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
5. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.
6. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale.
7. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.
Art. 13
Presentazione del quesito referendario
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:
a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per Comune.
2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lett. a) del comma 1;
b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1 siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Consulta di garanzia statutaria. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.
8. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale comunica all'Assemblea e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 14
Quesito referendario
1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: «volete che sia abrogato/a ...» seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di legge o di regolamento o di una o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.
4. Il quesito deve inoltre contenere la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito e dimostrare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.
5. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
6. Il quesito deve essere formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.
Art. 15
Ammissibilità del quesito referendario
1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;
b) al rispetto dei limiti posti al comma 2 dell'art. 20 dello Statuto regionale;
c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;
d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;
e) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Consulta, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare il quesito referendario prima che la Consulta adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
4. La Consulta comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Art. 16
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art. 14. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.
2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 15, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.
4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.
5. Entro venti giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 13, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.
Art. 17
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.
Art. 18
Esame di regolarità della richiesta di referendum
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;
b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila.
Art. 19
Procedibilità definitiva del referendum
1. Dopo la presentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente.
2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia deliberato la validità della richiesta di referendum, entro i trenta giorni successivi, verifica:
a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Consulta delibera l'improcedibilità del referendum.
4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, deliberando, in tal caso, l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario, la Consulta, dando atto della parzialità dell'intervento, decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario. In ogni caso la Consulta acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di abrogazione parziale, ovvero di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti.
6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 15, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste.
Art. 20
Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:
a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.
Capo II
Svolgimento del referendum
Art. 21
Indizione del referendum
1. Le deliberazioni della Consulta di garanzia statutaria che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.
2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:
a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dall'1 luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria";
b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra l'1 novembre e il 15 dicembre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 23 del 2007.
Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato all'Ufficio territoriale del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta. Del decreto è data adeguata diffusione dai competenti organi di informazione.
6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.
Art. 22
Concentrazione di istanze referendarie
1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, la Consulta di garanzia statutaria dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia e ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21.
2. A tal fine la Consulta:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14.
Art. 23
Norme di raccordo del procedimento elettorale regionale con quello nazionale
1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Giunta - nel rispetto dei principi di economia, di celerità e di accuratezza della operazioni di spoglio - sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.
3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.
4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.
Art. 24

(sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Periodi di sospensione del referendum
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.
2. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Giunta, alla prima tornata utile.
Art. 25
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, delibera l'improcedibilità dello svolgimento del referendum.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, provvede sulla procedibilità a norma del comma 4 dell'articolo 19.
3. Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate, dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 13;
c) al Presidente della Giunta.
4. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la improcedibilità, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
5. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la procedibilità individuando quali siano le disposizioni oggetto del referendum e modificando ove necessario il quesito referendario, provvede con il decreto di indizione alla riformulazione del quesito referendario.
6. Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum è accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.
Art. 26
Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia.
Art. 27
Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum - Ufficio elettorale di sezione
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la Corte d'appello di Bologna e presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum, di seguito denominati «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale».
2. L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati nominati dal Presidente della Corte d'appello, il quale individua quale di essi svolge le funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio regionale.
3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale, il quale individua quale di essi svolge funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio provinciale.
4. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge statale sui referendum abrogativi.
5. Gli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione sono determinati in conformità alle vigenti disposizioni statali.
Art. 28

(sostituito comma 5 da art. 29 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)

Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'art. 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «Sì all'abrogazione» - «No all'abrogazione».
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso.
Art. 29

(modificata lettera a) comma 2 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione dei referendum. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale;
b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dalle persone di cui al comma 3 dell'art. 13 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 2 dell'art. 8.
3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 2 dell'art. 8, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale o regionale.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici provinciali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
Art. 30

(sostituito comma 6 da art. 20 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all'Ufficio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13, o i loro delegati, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
4. L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.
5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta regionale e all'Ufficio territoriale del Governo.
Art. 31
Reclami
1. Sulle osservazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'art. 30, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.
Art. 32

(sostituito comma 1 da art. 21 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Giunta può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 33
Risultato del referendum contrario all'abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

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