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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Titolo V
NORME PROCEDURALI COMUNI
Art. 45
Responsabile del procedimento assembleare
1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale è responsabile del procedimento ai sensi della presente legge fatto salvo quanto previsto all'art. 46 e dal Titolo V-bis.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti di propria competenza ai sensi della presente legge. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato assembleare ed impegnando e liquidando le spese relative.
Art. 46
Disposizioni organizzative per i referendum
1. Subito dopo l'indizione del referendum, la Giunta regionale nomina il dirigente responsabile dell'organizzazione dei compiti inerenti allo svolgimento del referendum, ed individua la struttura organizzativa cui fa riferimento tale funzione.
2. Il dirigente nominato ai sensi del comma 1 è responsabile del procedimento e non può delegare ad altri tale responsabilità.
Art. 47
Contributo per l'autenticazione delle firme
1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La Regione eroga le seguenti somme:
a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.
3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 48

(abrogata lettera c) da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Spese
1. Fanno carico al bilancio della Regione:
a) il contributo per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 47;
b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi, comprese quelle previste dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, come sostituito dall'art. 52 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35;
c) abrogata
d) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.
Art. 49
Norme transitorie
1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare, costituita ai sensi della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35, e in carica all'entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, modificate secondo le norme della presente legge, fino al termine della legislatura regionale in corso.
2. Per i procedimenti di iniziativa popolare e di referendum già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si osservano le seguenti regole:
a) le fasi già completate secondo la previgente normativa, restano disciplinate da tale normativa e conservano la loro validità;
b) le fasi non completate, sono disciplinate dalla presente legge;
c) in caso di dubbio o incertezza, si applicano le norme più favorevoli per i promotori dell'iniziativa popolare o del referendum.
Abrogazione
1. abrogato

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