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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Art. 1
Finalità e modalità attuative
1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perchè essi siano rispettati come persone.
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, in attuazione e nel rispetto della legislazione statale di settore.
3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, compresi quelli sperimentali, nonchè le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.

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