LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004
Art. 24
Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi di cui agli articoli 16 e 18;
b) svolge attività di consulenza per la Regione e per i Comuni in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
c) trasmette annualmente alla Regione una relazione sulla sua attività.