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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

Titolo III
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Art. 25
Caratteristiche generali dell'area
1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.
3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.
Art. 26
Integrazione tra servizi
1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione devono essere favorite l'integrazione e la continuità tra nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la progettazione relativa al sistema di mobilità, di accessibilità e del verde.
Art. 27
Criteri per la progettazione delle strutture e l'arredamento
1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia, fermo restando quanto previsto all'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno in materia di progettazione di opere pubbliche, si realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e fruibilità.
3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, nè in condizioni normali, nè in condizioni critiche.
Art. 28
Vincolo di destinazione
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione per quindici anni.
2. Lo svincolo prima della scadenza è consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del nido d'infanzia.

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