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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 49 del 15 aprile 2004

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITA' DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Espandere area tit2 Titolo II - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Espandere area tit3 Titolo III - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Espandere area tit4 Titolo IV - PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Espandere area tit5 Titolo V - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITA' DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità e modalità attuative
1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perchè essi siano rispettati come persone.
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, in attuazione e nel rispetto della legislazione statale di settore.
3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, compresi quelli sperimentali, nonchè le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.
Art. 2
Nido d'infanzia
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d'infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole d'infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro- nidi, quando ospitano un numero di bambini non inferiore a 6 e non superiore a 14.
5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.
Art. 3
Servizi integrativi
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.
2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli spazi bambini.
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilità tra genitori ed educatori.
4. Gli spazi bambini hanno finalità educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età dodici-trentasei mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.
5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte.
6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie.
8. Tra i servizi integrativi sperimentali, la Regione e gli Enti Locali promuovono quello dell'educatore familiare che si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo.
Art. 4
Sistema educativo integrato
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il con fronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonchè quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.
3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.
Art. 5
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai Comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.
Art. 6
Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l'inserimento di bambini stranieri.
2. L'accesso ai servizi integrativi è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio- economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende USL e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate " , nonchè di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende USL e i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio- culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.
Art. 8
Partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.
3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
Art. 9
Servizi ricreativi
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. I servizi già funzionanti devono trasmettere la denuncia di attività entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 " Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori " .
5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi di cui al comma 1.
Art. 10
Funzioni della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonchè per la sperimentazione di servizi innovativi;
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.
2. La Giunta regionale attua il programma regionale di cui al comma 1, valuta la conformità ad esso dei programmi provinciali di sviluppo e qualificazione dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e concede ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37 comma 7.
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale.
Art. 11
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in materia di promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
b) approvano i piani per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai Comuni;
c) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;
d) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.
Art. 12
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonchè sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 7;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.
Art. 13
Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.
Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.
2. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono erogati dalle Province:
a) ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima infanzia;
b) ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonchè per gli interventi innovativi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a);
c) ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 per progetti migliorativi della qualità dei servizi;
d) agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).
3. Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono altresì concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1, lett. b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.
Art. 15
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 Sito esterno " Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia " , sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della Legge 24 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali " .
Titolo II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 16
Autorizzazione al funzionamento
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, anche quali sezioni staccate di servizi per l'infanzia già funzionanti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente Titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attività.
Art. 17
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3 dell'art. 1;
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
c) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;
e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 Sito esterno " Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini " , che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
Art. 18
Accreditamento
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.
2. L'accreditamento è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto all'art. 37 comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.
Art. 19
Requisiti per l'accreditamento
1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonchè le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;
c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;
f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle direttive regionali in merito.
2. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.
Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9.
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e autodenunciatisi.
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 21
Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, che possa comportare grave pregiudizio per i bambini, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine, il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti vengano reintegrati, procede alla revoca.
3. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.
Art. 22
Rapporti convenzionali e appalto di servizi
1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.
Art. 23
Commissione tecnica provinciale
1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:
a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di presidente;
b) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;
c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda U.S.L.;
d) due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia.
2. Qualora sul territorio provinciale esistano più Aziende U.S.L., la designazione è effettuata di comune accordo fra le stesse.
3. Un funzionario della Provincia con competenze giuridico amministrative svolge le funzioni di segretario.
4. Nell'espressione del parere, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purchè siano rappresentate tutte le professionalità indicate al comma 1.
6. Ciascuna Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.
Art. 24
Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi di cui agli articoli 16 e 18;
b) svolge attività di consulenza per la Regione e per i Comuni in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
c) trasmette annualmente alla Regione una relazione sulla sua attività.
Titolo III
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Art. 25
Caratteristiche generali dell'area
1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.
3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.
Art. 26
Integrazione tra servizi
1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione devono essere favorite l'integrazione e la continuità tra nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la progettazione relativa al sistema di mobilità, di accessibilità e del verde.
Art. 27
Criteri per la progettazione delle strutture e l'arredamento
1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia, fermo restando quanto previsto all'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno in materia di progettazione di opere pubbliche, si realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e fruibilità.
3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, nè in condizioni normali, nè in condizioni critiche.
Art. 28
Vincolo di destinazione
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione per quindici anni.
2. Lo svincolo prima della scadenza è consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del nido d'infanzia.
Titolo IV
PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Art. 29
Requisiti del personale
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.
Art. 30
Compiti del personale
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 3 gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Art. 31
Collegialità e lavoro di gruppo
1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
2. Le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.
Art. 32
Rapporto numerico tra personale e bambini
1. Il Consiglio regionale con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.
2. Il Consiglio regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi integrativi, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.
Art. 33
Coordinatori pedagogici
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono ritenuti validi i titoli di cui sono in possesso.
Art. 34
Compiti dei coordinatori pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo, e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonchè di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.
Art. 35
Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Università o da centri di formazione e ricerca.
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
Titolo V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 37
Norme transitorie e finali
1. Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.
2. Le strutture funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di attuazione.
3. Per i servizi funzionanti la direttiva di cui all'art. 1, comma 3 concernente i requisiti strutturali potrà prevedere deroghe agli standard strutturali previsti dalla presente legge.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla presente legge.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) , continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.
7. In sede di prima applicazione e per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni relative all'accreditamento, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21 comma 2, possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.
Art. 38
Abrogazioni
1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati:
a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
2. E' abrogato il regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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