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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 11
Competenze dirigenziali
1. I dirigenti curano l'attuazione degli interventi definiti ai sensi del comma 1 dell'art. 10, adottando gli atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori.
2. Spetta, in particolare ai dirigenti:
a) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici che la Regione realizza direttamente;
b) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici da realizzare mediante affidamento ai soggetti attuatori ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 9;
c) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti di opere pubbliche di bonifica integrale e montana;
d) l'approvazione degli interventi e dei progetti relativi al consolidamento e trasferimento di abitati, in esecuzione dei relativi provvedimenti di riconoscimento;
e) l'approvazione delle perizie di variante, la decisione in merito alle vertenze insorte in corso di esecuzione, le risoluzioni e le rescissioni di contratti relativi ad opere e lavori pubblici di cui alla lett. a);
f) la nomina dei collaudatori e la approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativi ad opere e lavori pubblici di cui alle lett. a), b) e c);
g) la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 9 commi 3 e 4.
3. In assenza di specifiche diverse disposizioni, gli atti adottati dagli Enti locali per realizzare opere e lavori pubblici con il contributo finanziario della Regione non sono soggetti ad approvazione regionale.
4. La disciplina prevista dal comma 3 si applica anche alle opere e ai lavori pubblici la cui realizzazione sia affidata agli enti locali ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 9.

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