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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 10 aprile 2000

Art. 17
Modalità di ricovero
1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.
4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.
5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.
7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:
a) data di entrata e provenienza;
b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietເ
c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;
d) data di uscita e destinazione.

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