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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 2
Competenze dei Comuni
1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16;
c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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