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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/02/2016
2. Testo Coordinato21/10/2015
3. Testo Coordinato23/07/2010
4. Testo Coordinato28/12/2004
5. Testo Coordinato09/04/2001
6. Testo Originale10/04/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 11
Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario
1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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