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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/02/2016
2. Testo Coordinato21/10/2015
3. Testo Coordinato23/07/2010
4. Testo Coordinato28/12/2004
5. Testo Coordinato09/04/2001
6. Testo Originale10/04/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 19
Requisiti delle strutture
1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:
a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.
2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
a) ubicazione salubre e protetta;
b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.
3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.
4. I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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