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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/02/2016
2. Testo Coordinato21/10/2015
3. Testo Coordinato23/07/2010
4. Testo Coordinato28/12/2004
5. Testo Coordinato09/04/2001
6. Testo Originale10/04/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 21
Aree di sgambamento
1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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