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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/02/2016
2. Testo Coordinato21/10/2015
3. Testo Coordinato23/07/2010
4. Testo Coordinato28/12/2004
5. Testo Coordinato09/04/2001
6. Testo Originale10/04/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 22
Condizioni per la soppressione
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 Sito esterno, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25.
6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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