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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 37

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI AUTOMOBILISTICI E DI CONTENZIOSO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

INDICE

Art. 1 - Diminuzione dei tributi automobilistici regionali
Art. 2 - Estinzione del contenzioso
Art. 1
Diminuzione dei tributi automobilistici regionali
1. Per i pagamenti da eseguire dal 1.1.2001 e relativi a periodi fissi successivi a tale data non si applica l'aumento delle tasse automobilistiche regionali disposto dalla legge regionale n. 37 del 6 novembre 1998.
2. Ai veicoli esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. n. 37 del 1998, dall'applicazione della medesima, non si applica l'aumento disposto dalla legge regionale n. 36 del 3 novembre 1997, con la stessa decorrenza di cui al comma 1.
Art. 2

(modificato comma 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1999, in lire trentaduemila.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. Non si fa luogo al rimborso dovuto per imposte e tasse regionali il cui importo non sia superiore a 10,33 Euro.

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