LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 dell' 11 maggio 2001
Art. 12
Tecnico competente
1. Ai sensi dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999 la Provincia riconosce, su domanda dell'interessato, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale prevista all'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447 del 1995 . L'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna Provincia è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.