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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

Art. 12
Norma transitoria
1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione individua l'Agenzia quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 165/99 Sito esterno.

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