LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25
NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Delocalizzazione degli immobili in aree ad elevato rischio idraulico
1. La Regione favorisce la delocalizzazione delle unità immobiliari danneggiate dalle calamità dell'ottobre e del novembre 2000, che ricadano nelle aree ad elevato rischio idraulico perimetrate nel "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" (PS267), di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 180 del 1998 , convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998 , approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 20 del 26 aprile 2001.
2. A tal fine la Regione finanzia, con risorse proprie e con quelle rese disponibili dallo Stato, la predisposizione e attuazione di piani di delocalizzazione di iniziativa comunale e concede contributi ai privati titolari delle unità immobiliari danneggiate, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.
3. Trova altresì applicazione la causa di decadenza di cui al comma 4 dell'art. 3.