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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2001 n. 47

Art. 2
Delocalizzazione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati
1. La presente legge promuove la predisposizione ed il cofinanziamento di piani di delocalizzazione di iniziativa comunale che interessino:
a) nelle aree a rischio idrogeologico, gli immobili distrutti o non ripristinabili;
b) nelle aree golenali, gli immobili distrutti o non ripristinabili nonché quelli gravemente danneggiati.
2. I contributi regionali previsti dal comma 1 sono destinati a cofinanziare:
a) l'elaborazione dello studio preliminare di cui all'art. 4 e del piano di delocalizzazione di cui all'art. 5;
b) l'acquisizione delle aree necessarie per attuare l'intervento e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali necessarie.
3. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati al Comune secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 3 dell'art. 4. I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati secondo quanto previsto dall'accordo di programma che approva il piano di delocalizzazione.

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