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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2001 n. 47

Art. 3
Contributi integrativi ai privati
1. La presente legge prevede contributi integrativi dei benefici previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 2000 e dall'art. 4 bis della legge n. 365 del 2000 Sito esterno, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti titolari di immobili distrutti o non ripristinabili ovvero di immobili gravemente danneggiati all'attuazione del piano di delocalizzazione.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto interessi attualizzati o in conto capitale e sono destinati a finanziare la seguente quota integrativa delle risorse erogate dallo Stato:
a) a favore dei soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, fino al 100% delle spese di demolizione dell'immobile distrutto o non ripristinabile o gravemente danneggiato e di ripristino ambientale dell'area di pertinenza nonché delle spese di acquisto, recupero o nuova costruzione, nell'ambito del piano di delocalizzazione, di una unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile non recuperato e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata. Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994;
b) a favore dei proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale, fino al 75% delle spese sostenute, secondo le medesime tipologie e limiti di cui alla lettera a);
c) a favore dei proprietari di unità immobiliari ad uso produttivo, con riguardo alle spese di demolizione dell'immobile non recuperato e di ripristino ambientale dell'area di pertinenza, di quelle di acquisto, recupero o nuova costruzione dell'insediamento produttivo nell'ambito del piano di delocalizzazione, nonché di quelle di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi. Tali finanziamenti sono concessi secondo i criteri e modalità definiti con successivo atto della Giunta regionale.
3. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari che partecipano all'attuazione del piano di delocalizzazione, i quali risultino evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, è assegnato un contributo mensile fino a Lire 600.000 (pari a 309,87 Euro), integrativo rispetto a quello previsto dal comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 2000, per la durata massima di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi statali di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 2000 e all'art. 4 bis della legge n. 365 del 2000 Sito esterno e dei contributi integrativi di cui al presente articolo siano tali da coprire più dell'80% delle spese di cui al comma 2, i privati danneggiati che non partecipano al piano di delocalizzazione, decadono da eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali agli stessi immobili di loro proprietà, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del D.L.11 giugno 1998, n. 180 Sito esterno, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" , convertito in legge, con modifiche, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 Sito esterno.

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