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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2001 n. 47

Art. 4

(modificati commi 1 e 3 da art. 2 L.R. 21 dicembre 2001 n. 47

Individuazione degli interventi di delocalizzazione
1. I Comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante ''Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile'', possono presentare alla Regione uno studio preliminare di delocalizzazione degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge, entro il 31 maggio 2002. Sito esterno
2. Lo studio preliminare deve indicare:
a) le unità immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in aree a rischio idrogeologico che si intendono delocalizzare, con l'individuazione di quelle ad uso di abitazione principale, di quelle ad uso abitativo non adibite ad abitazioni principali e di quelle ad uso produttivo;
b) l'individuazione di massima delle unità immobiliari esistenti idonee per la delocalizzazione ovvero delle aree nelle quali realizzare nuovi insediamenti abitativi e produttivi, in condizione di sicurezza e nel rispetto della disciplina di tutela del paesaggio e del valore naturalistico ed ambientale del territorio, con l'indicazione delle dotazioni territoriali necessarie;
c) una prima quantificazione delle risorse occorrenti per l'acquisto e il recupero degli immobili esistenti ovvero per la realizzazione dei nuovi insediamenti, con l'indicazione delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, nonché la definizione di massima dei tempi di realizzazione degli interventi;
d) i soggetti titolari degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2, i quali si siano formalmente dichiarati interessati a partecipare all'attuazione del piano di delocalizzazione, di seguito denominati "privati partecipanti" ;
e) l'ammontare dei contributi concedibili ai privati partecipanti, con l'indicazione delle quote statali di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090 del 2000 e all'art. 4 bis della legge n. 365 del 2000 Sito esterno e della quota regionale di cui all'art. 3 della presente legge.
3. La Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, valuta, sentita la Commissione consiliare competente, l'ammissibilità degli studi preliminari presentati, definisce i contributi che la Regione si impegna a concedere nell'ambito delle risorse autorizzate a tale scopo nel bilancio regionale e invita il Comune alla sottoscrizione di un protocollo di intesa.
4. Per la selezione degli studi preliminari da finanziare, la Giunta regionale si attiene ai seguenti criteri di priorità:
a) la realizzazione di una significativa riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico conseguente alla delocalizzazione;
b) la gravità del danno subito dall'insieme degli immobili di cui si propone la delocalizzazione;
c) la fattibilità dell'intervento;
d) la misura del cofinanziamento dell'intervento da parte dei soggetti che concorrono alla sua attuazione;
e) la qualità del progetto di ripristino delle aree di pertinenza degli immobili non recuperati, con riferimento agli aspetti di tutela, recupero e valorizzazione ambientale.

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