Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2001 n. 47

Art. 5
Piano di delocalizzazione
1. Entro sei mesi dalla stipula del protocollo d'intesa, il Comune elabora il piano di delocalizzazione con il concorso dei privati partecipanti.
2. Il piano di delocalizzazione presenta i contenuti propri degli strumenti urbanistici attuativi e deve prevedere in particolare:
a) l'individuazione degli immobili esistenti o in fase di realizzazione che i privati partecipanti hanno acquistato o intendono acquistare, al fine di attuare il piano di delocalizzazione;
b) la dettagliata descrizione degli insediamenti da recuperare o da realizzare, con la individuazione delle relative tipologie edilizie, delle destinazioni d'uso e delle necessarie opere pubbliche e dotazioni territoriali;
c) la specificazione degli interventi di demolizione delle unità immobiliari non recuperate e di ripristino ambientale delle relative aree pertinenziali;
d) la convenzione relativa agli interventi di ripristino ambientale e agli usi compatibili delle aree di pertinenza non acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi del comma 4;
e) l'elenco delle aree di proprietà comunale interessate dall'intervento e di quelle da acquisire, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso attuali e di progetto, e dei relativi valori di esproprio;
f) i costi di realizzazione del piano e la ripartizione degli stessi tra i soggetti che concorrono alla sua attuazione;
g) i tempi di esecuzione del piano con la specificazione delle diverse fasi della sua realizzazione;
h) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con la definizione dei loro contenuti cartografici e normativi e lo studio degli effetti degli interventi previsti dal piano di delocalizzazione sul sistema ambientale e territoriale nonché delle misure necessarie per il loro inserimento nel territorio.
3. Le aree di pertinenza delle unità immobiliari non recuperate sono totalmente inedificabili.
4. Le aree di pertinenza delle unità immobiliari non recuperate sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, a seguito dell'avvenuta demolizione e del ripristino ambientale. Il piano di delocalizzazione può escludere l'acquisizione delle aree, qualora il privato si impegni con apposita convenzione al ripristino ambientale delle stesse e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio e rinunci agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali.
5. Le trascrizioni nei registri immobiliari degli atti di trasferimento delle aree acquisite al patrimonio indisponibile comunale e delle convenzioni aventi ad oggetto il ripristino e gli usi delle aree non acquisite, sono effettuate a cura e a spese del Comune.
6. Per la realizzazione degli immobili previsti dal piano di delocalizzazione, il Comune cede a titolo gratuito a ciascun privato l'area urbanizzata necessaria, secondo gli indici urbanistici vigenti, per l'edificazione di una unità immobiliare equivalente a quella non recuperata e comunque non avente una superficie utile abitabile maggiore di 200 metri quadrati. Su richiesta dell'interessato il Comune può cedere, a titolo oneroso, l'ulteriore area urbanizzata necessaria per la realizzazione di un immobile di maggiori dimensioni.
7. Gli interventi di trasformazione previsti dal piano di delocalizzazione si attuano attraverso il rilascio di concessioni edilizie o di altro titolo abilitativo previsto dalla legge. Gli interventi non sono soggetti al contributo concessorio, per una quota massima corrispondente alla superficie o al volume dell'unità immobiliare non recuperata.

Espandi Indice