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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2001 n. 47

Art. 7
Delocalizzazione degli immobili in aree ad elevato rischio idraulico
1. La Regione favorisce la delocalizzazione delle unità immobiliari danneggiate dalle calamità dell'ottobre e del novembre 2000, che ricadano nelle aree ad elevato rischio idraulico perimetrate nel "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" (PS267), di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 180 del 1998 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998 Sito esterno, approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 20 del 26 aprile 2001.
2. A tal fine la Regione finanzia, con risorse proprie e con quelle rese disponibili dallo Stato, la predisposizione e attuazione di piani di delocalizzazione di iniziativa comunale e concede contributi ai privati titolari delle unità immobiliari danneggiate, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.
3. Trova altresì applicazione la causa di decadenza di cui al comma 4 dell'art. 3.

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