Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/12/2001
2. Testo Originale09/08/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/12/2001

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2001 n. 47

Art. 6
Approvazione del piano di delocalizzazione
1. Per l'approvazione del piano di delocalizzazione, la Regione promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come specificato e integrato dall'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". All'accordo partecipano, insieme alla Regione, la Provincia, il Comune, i privati partecipanti nonché gli eventuali altri soggetti che concorrono all'attuazione del piano di delocalizzazione.
2. L'accordo di programma stabilisce altresì:
a) i finanziamenti regionali assegnati per la realizzazione del piano e gli altri impegni finanziari assunti da ciascuno dei partecipanti;
b) il termine massimo di acquisto degli immobili esistenti o in corso di realizzazione o recupero da parte dei privati partecipanti;
c) il termine di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dal piano e quello per lo svolgimento delle eventuali procedure espropriative;
d) le garanzie per la corretta esecuzione degli interventi e le sanzioni per gli eventuali inadempimenti, fermo restando che la Regione, a seguito della decorrenza del termine per l'inizio dei lavori, provvede alla revoca del proprio finanziamento;
e) i casi di recesso di uno o più dei soggetti coinvolti nell'attuazione del piano e le relative condizioni.
3. Il Decreto del Presidente della Regione di approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Entro trenta giorni dall'esecutività, il decreto è pubblicato all'albo pretorio ed è notificato dal Comune, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari degli immobili da espropriare. Il Comune provvede all'assegnazione degli immobili espropriati secondo quanto previsto dal piano di delocalizzazione approvato.

Espandi Indice