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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001

Art. 4
Borse di studio
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.
2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 62/2000 Sito esterno, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di lire netti (pari a 15.493,71 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso.
3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua sia compresa fra il limite stabilito al comma 2 e lire 60 milioni netti (pari a 30.987,41 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso, le borse di studio di pari importo, non superiore alla misura massima prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese per l'istruzione.
4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce altresì le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.

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